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AUMENTO DELL'IVA DAL 20% AL 21% |
A seguito della modifica apportata all’art. 16 co. 1 del DPR 633/72, l’aliquota IVA ordinaria passa dal 20% al 21%, mentre restano invariate le aliquote ridotte, attualmente pari al 4% e al 10%, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di cui alla Tabella A, Parti II e III, allegata al DPR 633/72.
La misura dell’aliquota ordinaria da applicare (20% o 21%) va individuata in base al momento in cui l’operazione posta in essere si considera effettuata ai fini IVA, che risulta differenziato a seconda che si tratti di cessione di beni o di prestazione di servizi.
In via generale:
- le cessioni di beni mobili si considerano effettuate all’atto della consegna o della spedizione;
- le cessioni di beni immobili si considerano effettuate all’atto della stipulazione del rogito notarile;
- le prestazioni di servizi si considerano effettuate con il pagamento del corrispettivo, indipendentemente dall’avvenuta esecuzione, in tutto o in parte, della prestazioniPertanto:
- le operazioni effettuate prima dell’entrata in vigore della legge di conversione del DL 138/2011 restano soggette alla vecchia aliquota del 20% (FINO AL 16 SETTEMBRE);
- le operazioni effettuate a partire dal giorno di entrata in vigore della legge di conversione del DL 138/2011 sono soggette alla nuova aliquota del 21% (DAL 17 SETTEMBRE).
In caso di fatturazione differita al giorno 15 del mese successivo a quello di consegna o spedizione dei beni “scortati” dal documento di trasporto, il momento impositivo (e l’esigibilità dell’imposta) coincide con la data di consegna o spedizione. Pertanto:
- si applica l’aliquota ordinaria del 20%, se la consegna o spedizione dei beni è anteriore alla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 138/2011;
- si applica l’aliquota ordinaria del 21%, se la consegna o spedizione dei beni avviene a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 138/2011.
In deroga alla disciplina generale prevista per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, ogni qual volta venga emessa la fattura o venga pagato, in tutto o in parte, il corrispettivo anteriormente agli eventi che determinano il momento impositivo, o indipendentemente da essi, l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento.
Ne consegue che:
- gli acconti pagati prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 138/2011 sono soggetti all’aliquota del 20%, mentre al saldo, pagato successivamente, si applica l’aliquota del 21%;
il corrispettivo per il quale sia stata emessa la fattura anteriormente alla consegna o spedizione del bene o alla stipula dell’atto pubblico è soggetto all’aliquota del 20% se il documento viene emesso prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 138/2011.
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LIMITI NELL'USO DEL CONTANTE |
Confermato il divieto di utilizzo di somme in contanti per importi superiori ad euro 2500. La disposizione, già entrata in vigore dal 16 agosto per effetto del Decreto Legge, ma in forse di conferma stante le decine di versioni che aveva assunto il testo di legge, è stata invece ribadita in toto in funzione della finalità di lotta all’evasione e tracciabilità dei pagamenti che il Governo ha fatto proprio.
Tutti i pagamenti superiori nella somma complessiva ad euro 2500,00 dovranno essere effettuati con mezzi che ne garantiscano la tracciabilità: praticamente ogni forma di pagamento elettronico, bancario o tramite assegno non trasferibile.
Abbiamo detto che la somma deve essere “complessivamente” superiore a tale cifra, ossia deve valutarsi la cifra iva compresa, quale corrispettivo globale.
Nelle forniture continuative di servizi o beni, si deve avere per parametro la singola “fattura” e non il complesso di periodo, ameno che non si tratti di singola operazione frazionata in diverse fatture tra acconti e saldo.
Questa disposizione crea insormontabili problemi per il servizio cassa del nostro Consorzio: questo mese infatti i pagamenti superiori alla somma indicata effettuati in contanti hanno dovuto essere respinti. Ci rendiamo conto che la nostra categoria, composta di dettaglianti che ricevono quasi esclusivamente contanti per le transazioni di loro pertinenza, si vedrebbe facilitata nell’utilizzo diretto dell’incasso, ma la nuova norma introdotta esclude radicalmente tale possibilità.
A breve proporremo soluzioni alternative al fine di facilitare soprattutto il pagamento degli F24 di metà mese che sembrano essere quelli che determinano le maggiori problematiche, essendo ricorrenti e di considerevole importo.
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TASSAZIONE DELLE RENDITE FINANZIARIE |
Dal 1° gennaio prossimo l’aliquota base delle ritenute sui redditi di natura finanziaria sarà unificata nella misura del 20%.
La ritenuta rimarrà invece al 12,5% sui Titoli di Stato italiani (Bot, Btp, Cct, Ctz) e per i titoli equiparati, che sono i seguenti: Titoli di Stato di paesi White list; titoli obbligazionari di amministrazioni pubbliche (ad es. i Boc); Titoli di Enti internazionali costituiti in forza di accordi resi esecutivi in Italia (Bei, Bers, Ceca, Birs, Euratom); Buoni Postali Fruttiferi; Titoli emessi da Enti pubblici per l’esercizio diretto di servizi pubblici.
Per essere ancora più pratici: mentre il c/c che fino al 31 dicembre avrà una ritenuta del 27% passerà al 20%, tutti gli altri strumenti di investimento passeranno dal 12,5 al 20% con le sole eccezioni sopra esposte.
Pronti contro Termine, Obbligazioni di grandi società (Eni, Enel, ecc) e polizze vita, sconteranno tutti l’imposta del 20%.
Per le polizze vita vi sarà un temperamento, nel senso che il risultato di gestione fino al 31.12.2011 verrà tassato al 12,5 per riservare la tassazione più alta solo ai risultati di gestione successivi. Ciò per limitare il danno di coloro che magari avevano una polizza decennale in scadenza appunto nel 2012.
Se affianchiamo questo provvedimento alla nuova imposta di bollo sul deposito titoli, possiamo avere un idea del costo per chi ha un po’ di risparmi e li aveva investiti al solo fine di tutelarsi dall’inflazione e non certo con intenti speculativi per fare trading.
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SOPRAVVIVENZA DEI FESTIVI INFRASETTIMANALI |
Dopo lo spauracchio della soppressione di tutte le festività non religiose, il decreto è stato modificato prevedendo la sopravvivenza del 25 aprile, del 1° maggio e del 2 giugno. Sarebbero abolite le sole Feste del Patrono, ma ciò solo dopo che un apposito decreto entro il 30 novembre di ogni anno definirà appunto le festività che subiscono gli spostamenti al sabato o alla domenica successiva.
Per quest’anno quindi nessuna modifica per quanto attiene al 4 ottobre, festa di S.Petronio. Per le nostre attività ricordiamo che l’apertura è facoltativa, non va comunicato nulla al Comune ma solo alla clientela (con semplice cartello) e i lavoratori subordinati percepiranno una paga oraria maggiorata al 120%.
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BENI ATTRIBUITI IN USO AI SOCI |
È stato previsto un nuovo regime di tassazione per l'uso di beni intestati in maniera fittizia alle società ed in pratica concessi in uso ai soci. Infatti, nel caso di concessione di beni dall'impresa a soci o familiari dell'imprenditore, a canoni inferiori a quelli di mercato oppure nulli, la differenza sarà considerata reddito diverso in capo all'utilizzatore e per la società il costo sarà indeducibile.
Auto e immobili sono nel mirino.
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MISURE CONTRO L'EVASIONE FISCALE |
Le disposizioni per contrastare l’evasione fiscale sono state in parte temperate:
l’Agenzia delle Entrate può effettuare dei controlli preventivi sui conti correnti dei contribuenti (senza che questi ultimi indichino nella dichiarazione dei redditi i rapporti con operatori finanziari) ed ottenere specifiche dagli istituti bancari anche senza il consenso del contribuente; è previsto il carcere per i grandi evasori nel caso in cui si evade più di tre milioni di euro, a condizione che “l'ammontare dell'imposta evasa sia superiore al trenta per cento del volume d'affari”;
i Comuni avranno un ruolo attivo nella lotta all’evasione con il riconoscimento del 100% delle somme recuperate e non più del 50% come era previsto dal decreto sul federalismo municipale. La possibilità per gli enti locali di pubblicare le dichiarazioni dei redditi on line potrà avvenire solo in forma aggregata (e non più indicando i nominativi dei singoli contribuenti).
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L’Agenzia delle entrate ricercherà tutti coloro che hanno aderito al condono 2002 versando la prima rata ed omettendo poi le successive, con l’obiettivo di recuperare le somme dichiarate e non versate dai contribuenti che hanno fruito della sanatoria di cui alla L. 289/2002. I contribuenti avranno la possibilità di definire la loro posizione entro il 31 dicembre 2011, altrimenti subiranno controlli specifici per gli anni successivi a quelli condonati per i quali ancora non sono scaduti i termini per l’accertamento.
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La configurazione di società non operativa (determinate attraverso il “test di operatività” consistente nel confronto tra i ricavi dichiarati e quelli presunti determinati in base ai valori dell’attivo iscritti in bilancio) comporta il pagamento dell’IRES con un aliquota del 38%, per cui viene aumentata di 10,5% rispetto a quella ordinaria (27,5%). L’operatività è da escludere – con la conseguenza che la società è considerata di comodo – nel caso in cui dichiari una perdita fiscale da tre anni consecutivi o due anni in perdita e uno con reddito inferiore alle soglie degli enti operativi.
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La tassazione degli utili portati a riserva delle cooperative aumenterà del 10% (attualmente gli utili sono imponibili nella misura del 30%, ad eccezione delle cooperative agricole e di quelle di consumo la cui percentuale è rispettivamente del 20% e del 55%).
Di conseguenza, la quota degli utili netti destinati a riserve indivisibili che concorre alla formazione del reddito imponibile passa dal 30% al 40% per le cooperative, mentre per quelle di consumo dal 55% al 65%.
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CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' |
Incremento della tassazione per i contribuenti con redditi superiori a 300 mila euro:
l’aliquota da scontare è quella del 3% sulla parte eccedente i 300.000 euro, tenendo conto che il reddito da considerare è quello complessivo al netto della prima della casa; il contributo così pagato potrà essere portato in deduzione del reddito complessivo.
Per quanto riguarda gli statali e le pensioni d’oro, il contributo di solidarietà è pari al 5% per i redditi superiori a 90 mila euro, mentre per redditi oltre i 150 mila euro è al 10%
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Anticipo di 2 anni (dal 2016 al 2014) del meccanismo previsto dal precedente decreto di luglio che permetterà di portare nel 2023 a 65 anni l’età per la pensione di vecchiaia.
Il provvedimento riguarda le donne che lavorano nel settore privato in quanto per quelle del settore pubblico è già previsto dal 2012 come età pensionabile il raggiungimento dei 65 anni. Per quanto riguarda il comparto scuola, la maturazione dei requisiti di pensione dal 1° gennaio 2012 comporta la possibilità di andare in pensione (finestra di uscita) il 1° settembre dell’anno successivo a quello di maturazione dei requisiti.
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